Versione in vigore dal 02/03/1999 ad oggi
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CAPO XVI
DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE E DELLA VERIFICA DEI POTERI

Art. 135.
Esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell' articolo 68 della Costituzione

1. Le domande di autorizzazione a procedere inviate al Senato sono deferite dal Presidente all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all' articolo 19 . A questa il Ministro competente trasmette i documenti che gli siano richiesti.
2. La Giunta non si pronuncia su una domanda di autorizzazione a procedere nel solo caso in cui il Ministro dia comunicazione che il relativo procedimento è cessato.
3. Per la validità delle riunioni della Giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere è prescritta la presenza di almeno un terzo dei componenti.
4. Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa.
5. Il Senatore, nei cui confronti è stata richiesta la autorizzazione a procedere in giudizio, che non si sia presentato spontaneamente al magistrato per fare dichiarazioni ai sensi del codice di procedura penale , può fornire chiarimenti alla Giunta anche mediante memorie scritte.
6. Se la domanda di autorizzazione a procedere ha per oggetto il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, la Giunta può incaricare uno o più dei suoi componenti di un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta della Camera dei Deputati.
7. La Giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda, salvo che le sia stato concesso, e per una sola volta, un nuovo termine che non può superare quello originario.
8. Presentata la relazione o trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente , la domanda viene inserita tra gli argomenti iscritti nel calendario o nello schema dei lavori in corso.
9. È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.
10. L'Assemblea delibera sulla proposta della Giunta o, in difetto, sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della Giunta dalla stessa espressamente delegato.
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per tutte le autorizzazioni richieste al Senato ai sensi dell' articolo 68 della Costituzione .

Art. 135-bis.
Esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione

1. Il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento, gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere per i reati di cui all' articolo 96 della Costituzione .
2. La Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì di prendere visione degli atti del procedimento, di produrre documenti e presentare memorie.
3. La Giunta presenta la relazione scritta per l'Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
4. Qualora ritenga che al Senato non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.
5. Al di fuori del caso previsto dal comma 4 , la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.
6. Presentata la relazione o decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3 , l'Assemblea si riunisce non oltre sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del Senato. Qualora manchi la predetta relazione, il Presidente del Senato nomina tra i componenti della Giunta un relatore autorizzandolo a riferire oralmente.
7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.
8. L'Assemblea è chiamata a votare in primo luogo sulle proposte di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria ai sensi del comma 4 . Ove le predette proposte siano respinte e non vi siano proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Se la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte intese a negarla, l'Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. In caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
8-bis. 1 Le proposte di diniego dell'autorizzazione sono messe ai voti in una seduta antimeridiana. I Senatori possono votare per tutta la durata della seduta e per quella della seduta pomeridiana prevista per lo stesso giorno mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, successivamente, dichiarando il voto ai Segretari. Nell'intervallo tra le due sedute, i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari.
9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di essi.
10. Per le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , la Giunta riferisce oralmente al Senato che si riunisce entro quindici giorni dalla richiesta dell'autorità giudiziaria. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni della Giunta.
11. Per la validità delle riunioni della Giunta e per gli atti che le vengono trasmessi si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 135 .

Art. 135-ter.
Verifica dei poteri

1. L'Assemblea discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonché sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità.
2. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.


All' Art. 135-bis.

1 Inserimento del comma 8.bis. Modifica efficace a partire dal 02/03/1999. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 25/02/1999.

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