Versione in vigore dal 31/01/1992 al 11/08/1992
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CAPO V
DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO, DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI E DELLA COMMISIONE PER LA BIBLIOTECA

Art. 17.
Nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca.

Il Presidente, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, nomina i componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca, dandone comunicazione al Senato.

Art. 18.
Giunta per il Regolamento

1. La Giunta per il Regolamento è composta di dieci Senatori ed è presieduta dallo stesso Presidente del Senato.
2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrare con non più di quattro membri la composizione della Giunta stessa al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività.
3. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato.

Art. 19.
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

1 . La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventitre Senatori ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge tra i propri membri.
1-bis. 1 I senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, nè dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.
1-ter. 2 Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti.
2. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.
3. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell' articolo 68 della Costituzione nonché di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all' articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell' articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 .
4.3 Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 2 è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 20.
Commissione per la biblioteca

La Commissione per la biblioteca è composta di tre Senatori. La Commissione vigila sulla biblioteca del Senato e propone al Consiglio di Presidenza il testo e le modificazioni del Regolamento della biblioteca stessa.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.


All' Art. 19.

1 Inserimento del comma 1.bis. Modifica efficace a partire dal 31/01/1992. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 23/01/1992.

2 Inserimento del comma 1.ter. Modifica efficace a partire dal 31/01/1992. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 23/01/1992.

3 Il presente comma è stato coordinato con le modificazioni apportate in data 23/01/1992. Modifica efficace a partire dal 31/01/1992. Deliberazione, Senato della Repubblica del 23/01/1992.

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