Versione in vigore dal 01/12/1988 ad oggi
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CAPO XI
DELLE DICHIARAZIONI D'URGENZA E DEI PROCEDIMENTI CON TERMINI ABBREVIATI

Art. 77.
Dichiarazione d'urgenza - Autorizzazione alla relazione orale

1. Quando per un disegno di legge o in generale per un affare che deve essere discusso dall'assemblea sia stata chiesta dal proponente, dal presidente della commissione competente o da otto senatori la dichiarazione d'urgenza, il Senato delibera per alzata di mano. La discussione sulla domanda, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare, e la votazione hanno luogo nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà.
2. Su domanda della commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare, l'assemblea per motivi d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la commissione stessa a riferire oralmente.

Art. 78.
Disegni di legge di conversione di decreti-legge 1

1. Nel caso previsto dall' articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli dal Governo il disegno di legge di conversione di un decreto-legge, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori siano aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni.
2. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato o trasmesso dalla Camera dei deputati, è deferito alla Commissione competente, di norma, lo stesso giorno della presentazione o della trasmissione. Il Presidente, all'atto del deferimento, apprezzate le circostanze, fissa i termini relativi all'esame del disegno di legge stesso.
3. Il disegno di legge di conversione è altresì deferito, entro il termine di cui al precedente comma 2 , alla 1ª Commissione permanente, la quale trasmette il proprio parere alla Commissione competente entro cinque giorni dal deferimento. Qualora la 1ª Commissione permanente esprima parere contrario per difetto dei presupposti richiesti dall' articolo 77, secondo comma, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, tale parere deve essere immediatamente trasmesso, oltre che alla Commissione competente, al Presidente del Senato, che lo sottopone entro cinque giorni al voto dell'Assemblea. Nello stesso termine il Presidente sottopone il parere della Commissione al voto dell'Assemblea ove ne faccia richiesta, entro il giorno successivo a quello in cui il parere è stato espresso, un decimo dei componenti del Senato. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno. Sul parere contrario della 1ª Commissione permanente l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo.
4. Se l'Assemblea si pronunzia per la non sussistenza dei presupposti richiesti dall' articolo 77, comma 2, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, il disegno di legge di conversione si intende respinto. Qualora tale deliberazione riguardi parti o singole disposizioni del decreto-legge o del disegno di legge di conversione, i suoi effetti operano limitatamente a quelle parti o disposizioni, che si intendono soppresse.
5. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento.
6. Gli emendamenti proposti in Commissione e da questa fatti propri debbono essere presentati come tali all'Assemblea e sono stampati e distribuiti prima dell'inizio della discussione generale.

Art. 79.
Disegni di legge fatti propri da gruppi parlamentari

1. All'atto dell'annuncio in aula di un disegno di legge che sia sottoscritto da più della metà dei componenti di un gruppo parlamentare, il Presidente di questo ultimo può dichiarare alla assemblea che il disegno di legge è fatto proprio dal gruppo stesso. In tal caso la commissione competente deve iniziare l'esame entro e non oltre un mese dall'assegnazione.
2. Qualora alla dichiarazione di cui al comma precedente aderiscano i presidenti di tutti i gruppi parlamentari, il disegno di legge è immediatamente assegnato alla Commissione competente la quale, se deve riferire all'assemblea, è autorizzata a farlo con relazione orale. Il disegno di legge è inserito nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, viene preso in esame dalla commissione competente entro la settimana successiva all'assegnazione, con precedenza su ogni altro argomento.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti è fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 .

Art. 80.
Iniziative legislative, consequenziali ad un dibattito, dei componenti di una Commissione

Il disegno di legge che, a seguito di un dibattito su materie di competenza di una commissione, venga presentato sull'argomento per iniziativa dei due terzi dei componenti della Commissione stessa, subito dopo l'annuncio viene sottoposto all'assemblea, la quale è chiamata a decidere sull'autorizzazione alla commissione a riferire oralmente e sulla inserzione del disegno di legge nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso.

Art. 81.
Disegni di legge già approvati o esaminati nella precedente legislatura

1. Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura, il Governo o venti senatori possono chiedere , entro un mese dalla presentazione, che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata di cui ai commi seguenti.
2. L'assemblea delibera sulle singole domande, senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109 .
3. Qualora il Senato deliberi l'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata, se il disegno di legge è assegnato in sede referente, la commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o nello schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per la deliberazione da parte dell'assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al comma 2 dell'articolo 109 .
4. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, la commissione deve porlo allo ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dall'approvazione della richiesta.
5. Le Commissioni permanenti alle quali siano stati deferiti in sede referente disegni di legge riproducenti l'identico testo di disegni di legge il cui esame sia stato esaurito dalle Commissioni stesse nella precedente legislatura possono, nei primi sette mesi dall'inizio della nuova legislatura, deliberare, previo sommario esame, di adottare senza ulteriore discussione le relazioni già allora presentate.

Art. 82.
Dichiarazione d'urgenza per la fissazione del termine di promulgazione

Quando venga proposta per un disegno di legge l'abbreviazione del termine di promulgazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione , il Presidente, prima di porre in votazione la norma relativa, invita l'Assemblea a pronunciarsi sulla dichiarazione d'urgenza, che deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Se non viene raggiunta la detta maggioranza, la norma che stabilisce i termini di promulgazione non è posta in votazione. Se viene dichiarata l'urgenza, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei Deputati o al Governo.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.


All' Art. 78.

1 Sostituzione dell' articolo 78. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988

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