Versione in vigore dal 30/04/1971 al 01/12/1988
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CAPO XII
DELLA DISCUSSIONE

Art. 83.
Divieto di discutere e votare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Il Senato non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, tranne i casi previsti dal comma 4 dell'articolo 56 e dall' articolo 151 .

Art. 84.
Iscrizioni a parlare

1. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i Senatori si iscrivono a parlare di norma entro il giorno precedente l'inizio della discussione, tramite i rispettivi Gruppi parlamentari. Se non ha avuto luogo la organizzazione della discussione, ai sensi dell' ultimo comma dell'articolo 55 , il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario. Quando un Gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola. I Senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal Gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro Gruppo.
2. In mancanza del calendario dei lavori, le domande di iscrizione a parlare possono essere presentate direttamente dai Senatori alla Presidenza non oltre 24 ore dallo inizio della discussione degli argomenti ai quali si riferiscono.
3. Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle domande, con facoltà di alternare gli oratori apartenenti a Gruppi parlamentari diversi.
4. Il Senatore iscritto nella discussione, che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla facoltà di parlare. I Senatori possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla Presidenza.
5. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

Art. 85.
Posto degli oratori

Gli oratori parlano all'Assemblea dal proprio seggio e in piedi.

Art. 86.
Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione

Salva la facoltà di cui all' articolo 109 , nessun Senatore può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per una questione di carattere incidentale o per fatto personale.

Art. 87.
Fatto personale

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Quando un Senatore domanda la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente in fine di seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.
3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i Senatori i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

Art. 88.
Fatti lesivi della onorabilità - Commissione di indagine

1. Quando, nel corso di una discussione, un Senatore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la nomina di una Commissione che indaghi e giudichi sul fondamento della accusa; alla Commissione il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente all'Assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.
2. Il Senato può disporre la stampa della relazione della Commissione.

Art. 89.
Lettura dei discorsi

1. I Senatori possono leggere i loro discorsi, ma per non più di trenta minuti.
2. Possono inoltre, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea.

Art. 90.
Richiami all'argomento o ai limiti della discussione

1. Il Presidente invita gli oratori che si allontanino dall'argomento in discussione o che superino il limite di tempo stabilito per i loro interventi ad attenervisi.
2. Se l'oratore non ottempera allo invito del Presidente, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.

Art. 91.
Divieto di interruzione dei discorsi

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

Art. 92.
Richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni

1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.
3. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.

Art. 93.
Questioni pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Senatore prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Senato si sia pronunziato su di esse.
3. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo la illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione.
4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni gruppo parlamentare. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti.
5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione, che ha luogo per alzata di mano.
6. Le norme contenute nei tre commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva; tuttavia, nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunciarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa.
7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.

Art. 94.
Discussione generale dei disegni di legge

Nell'esame dei disegni di legge si ha, anzitutto, la discussione generale. Questa può essere suddivisa per parti o per titoli quando il Senato così deliberi, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 95.
Presentazione ed esame degli ordini del giorno

1 . Nell'esame di un disegno di legge possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto del disegno di legge stesso.
2. Gli ordini del giorno sono di regola presentati prima dell'inizio della discussione generale e possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa.
3. Gli ordini del giorno presentati nel corso della discussione generale da Senatori che non siano già iscritti a parlare possono essere svolti alla fine della discussione generale entro i limiti del tempo riservato a ciascun Gruppo ai sensi dell' ultimo comma dell'articolo 55 o del primo comma dell'articolo 84 .
4. Il parere del Relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno è espresso nei loro interventi al termine della discussione generale.
5. La votazione degli ordini del giorno ha luogo subito dopo gli interventi del Relatore e del rappresentante del Governo. I presentatori possono non insistere per la votazione.
6. È in facoltà del Presidente disporre che gli ordini del giorno concernenti specifiche disposizioni contenute in un articolo del disegno di legge siano votati prima della votazione dell'articolo stesso.
7. Il proponente di un emendamento può, con il consenso del Presidente, ritirare l'emendamento stesso per trasformarlo in ordine del giorno. In tal caso non operano le preclusioni relative al termine di presentazione, e l'ordine del giorno è svolto alle condizioni e nei limiti stabiliti per gli emendamenti ed è votato prima della votazione dell'articolo alle cui disposizioni l'ordine del giorno stesso si riferisce.
8. Gli ordini del giorno ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente al momento della votazione possono essere fatti propri da altri Senatori.

Art. 96.
Proposta di non passare all'esame degli articoli

1. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può avanzare la proposta che non si passi a tale esame.
2. Per lo svolgimento e la discussione della proposta di non passare all'esame degli articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell' articolo 95 . La votazione della proposta ha la precedenza su quella degli ordini del giorno.

Art. 97.
Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione.
3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, decide inappellabilmente.

Art. 98.
Richiesta di parere del CNEL

1. Quando siano in discussione disegni di legge o affari che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale o comunque questioni rientranti nell'ambito dell'economia e del lavoro, ciascun Senatore, prima della chiusura della discussione generale, può proporre che venga richiesto il parere del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Si osservano per la discussione della proposta le disposizioni dell' articolo 93 relative alla questione sospensiva.
2. Se la proposta è approvata, l'Assemblea stabilisce il termine entro il quale il parere del CNEL deve essere espresso. Il parere viene pubblicato, subito dopo la trasmissione, in apposito stampato allegato al disegno di legge.

Art. 99.
Chiusura della discussione generale

1. Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola al relatore ed al rappresentante del Governo.
2. Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma precedente , prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, otto senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare.
3. Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo e i limiti siano stati superati, otto senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti, mette ai voti la proposta sulla quale l'assemblea delibera per alzata di mano.
4. Chiusa la discussione generale in applicazione del comma precedente , spetta la parola di diritto, prima degli interventi del relatore e del rappresentante del Governo, soltanto ad un senatore per ciascuno dei gruppi i cui iscritti non siano intervenuti nella discussione generale.

Art. 100.
Esame degli articoli - Presentazione degli emendamenti

1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, l'assemblea passa all'esame degli articoli.
2. L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla commissione e dal Governo.
3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza almeno 24 ore prima dell'esame degli articoli a cui si riferiscono e vengono subito trasmessi alla commissione.
4. Gli emendamenti, se sono firmati da otto senatori, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purchè la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.
5. Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da otto senatori e si riferiscono ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'assemblea. Il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti.
6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della commissione e del Governo.
7. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla quinta commissione permanente perché esprima il proprio parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a norme della commissione, dal suo Presidente o da altro senatore da lui delegato.
8. Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all' art. 103 .
9. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun senatore può intervenire una sola volta, anche se sia proponente di emendamenti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.
10. La commissione competente, il Governo e, nella ipotesi di cui al comma 7 , la 5ª Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.
11. Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento ed il rinvio alla competente commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in assemblea.
12. Sono applicabili alla discussione sui singoli articoli le disposizioni relative alla chiusura anticipata stabilite nel comma 3 dell'articolo 99 . Anche dopo la chiusura della discussione spetta la parola, per non più di dieci minuti ciascuno, ai proponenti degli emendamenti non ancora illustrati, nonché al relatore e al rappresentante del Governo.
13. Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta.

Art. 101.
Proposta di stralcio

1. Iniziato l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in essi contenute siano stralciati, quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa.
2. Sulla proposta l'Assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.

Art. 102.
Votazione degli articoli e degli emendamenti - Votazione per parti separate

1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono.
2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
4. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.
5. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate. La proposta può1 essere avanzata da ciascun Senatore e su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.
6. Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da altri Senatori.

Art. 103.
Correzioni di forma e coordinamento finale

1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o ciascun Senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte.
2. Qualora, ai fini di cui al comma precedente , sia avanzata domanda che il Senato rinvii la votazione finale ad una successiva seduta e incarichi la Commissione di presentare le opportune proposte, l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.
3. La Commissione, nel termine fissato dall'Assemblea, presenta a questa le proprie proposte eventualmente accompagnate da una relazione.
4. Sulle proposte di cui ai precedenti commi 1 e 3 può intervenire non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e la votazione ha luogo per alzata di mano.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili anche per il coordinamento in Commissione del testo di disegni di legge esaminati in sede deliberante e redigente.

Art. 104.
Disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei Deputati

Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei Deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei Deputati.

Art. 105.
Discussione sulle comunicazioni del Governo - Proposte di risoluzione

Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sè stante quando ne facciano richiesta otto Senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. In occasione del dibattito ciascun Senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

Art. 106.
Applicabilità delle disposizioni sulla discussione

Le disposizioni contenute nel presente capo si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni affare sottoposto alla Assemblea.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.


All' Art. 102.

1 Il testo: "La richiesta può" è stato sostituito da "La proposta può". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

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