Versione in vigore dal 31/01/1977 al 01/08/1987
(consulta l'indice)

CAPO VI
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA' EUROPEE E DELLE COMMISSIONI SPECIALI E BICAMERALI

Art. 21.
Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi 1

1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni della propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all' art. 22 , in ragione di uno ogni dodici iscritti.
2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in due Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.
3. I senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel comma 1 sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari.
4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.
5. Tranne i casi previsti nei commi 2 e 4 , nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.
6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.
7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.

Art. 22.
Commissioni permanenti - Competenze

Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:
1) Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione;
2) Giustizia;
3) Affari esteri;
4) Difesa;
5) Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali;
6) Finanze e tesoro;
7) Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8) Lavori pubblici, comunicazioni;
9) Agricoltura;
10) Industria, commercio, turismo;
11) Lavoro, emigrazione, previdenza sociale;
12) Igiene e sanità.

Art. 23.
Giunta per gli affari delle Comunità Europee

1. All'inizio della legislatura il Presidente del Senato nomina, tra i Senatori designati dai Gruppi parlamentari e con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, i ventidue componenti della Giunta per gli affari delle Comunità Europee. Spetta alla Giunta esprimere il parere sui disegni di legge concernenti l'applicazione degli accordi relativi alle Comunità Europee ed esaminare gli affari e le relazioni di cui all' articolo 142 . Essa è chiamata altresì ad esprimere il proprio parere nelle ipotesi previste dagli articoli 143 e 144 .
2. Si applicano alla Giunta, per quanto possibile, le disposizioni relative ai poteri ed all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella deliberante o redigente, ad eccezione delle norme di cui al comma 2 dell'articolo 50 .

Art. 24.
Commissioni speciali

Quando il Senato disponga la nomina di una Commissione speciale, il Presidente ne stabilisce la composizione e procede alla sua formazione attraverso le designazioni dei gruppi parlamentari, rispettando il criterio della proporzionalità.

Art. 25.
Nomina di organi collegiali

1. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge o del Regolamento, per la elezione dei membri di organi collegiali ciascun Senatore vota per due terzi dei componenti da nominare, non computando le frazioni inferiori a metà dell'unità; quando si debbano nominare meno di tre componenti ciascun Senatore vota per un solo nome. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggiore numero di voti. A parità di voti si applica l' ultimo comma dell'articolo 5 .
2. Lo spoglio delle schede è fatto da tre Segretari designati dal Presidente. Si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 11 .
3. Per la nomina, mediante elezione, di organi collegiali che per prescrizione di legge o del Regolamento debbono essere composti in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, la Presidenza comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. Sulla base di tali designazioni il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, che delibera con votazione a scrutinio segreto.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto possibile, anche nelle elezioni suppletive.
5. La nomina di organi collegiali o di singoli loro componenti può essere deferita dal Senato al Presidente.

Art. 26.
Organi collegiali bicamerali

1. Quando si deve procedere alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente del Senato promuove le opportune intese con il Presidente della Camera dei Deputati al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.
2. Per il funzionamento di tali organi, quando hanno sede in Senato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento del Senato.

Art. 27.
Elezione dell'ufficio di Presidenza delle Commissioni

1. Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono all'elezione del Presidente, di due vice Presidenti e di due Segretari.
2. Per la elezione del Presidente si applicano le disposizioni dello articolo 4 .
3. Per la elezione, rispettivamente, dei due vice Presidenti e dei due Segretari ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

Art. 28.
Riunione delle Commissioni nelle diverse sedi

Le Commissioni si riuniscono in sede deliberante per l'esame e la deliberazione di disegni di legge ; in sede redigente per l'esame e la deliberazione dei singoli articoli di disegni di legge da sottoporre all'Assemblea per la sola votazione finale ; in sede referente per l'esame di disegni di legge o affari sui quali devono riferire alla Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri su disegni di legge o affari assegnati ad altre Commissioni. Esse si riuniscono inoltre per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non devono riferire all'Assemblea, per lo svolgimento di interrogazioni, per ascoltare o discutere comunicazioni del Governo, per acquisire elementi informativi e per compiere indagini conoscitive.

Art. 29.
Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente del Senato per procedere alla propria costituzione. Successivamente la convocazione è fatta dai rispettivi Presidenti con la diramazione dell'ordine del giorno.
2. Gli uffici di Presidenza delle Commissioni predispongono programmi indicativi dei lavori delle Commissioni stesse. Detti programmi debbono essere coordinati con quelli dell'Assemblea previsti dall' articolo 54 .
3. Al termine di ciascuna seduta, di norma il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. L'ordine del giorno è stampato e pubblicato.
4. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, secondo quando disposto dal comma precedente , l'ordine del giorno deve essere stampato, pubblicato ed inviato a tutti i componenti della Commissione non meno di 24 ore prima della seduta. Per le sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente detto termine è di 48 ore.
5. La convocazione delle Commissioni in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato viene comunicata, mediante annuncio della data e dello ordine del giorno delle sedute delle Commissioni stesse, dal Presidente del Senato in Assemblea nell'ultima seduta prima dello aggiornamento o mediante invio dell'ordine del giorno stesso a tutti i Senatori, di norma almeno tre giorni prima della data di riunione .
6. Nei periodi in cui siede l'Assemblea ciascuna Commissione permanente si riunisce di norma almeno due volte per settimana.
7. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne faccia richiesta il Presidente del Senato, anche su domanda del Governo. Il Presidente del Senato può altresì richiedere che le convocazioni già disposte vengano revocate quando lo reputi necessario in relazione ai lavori dell'Assemblea.
8. Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, la convocazione di Commissioni per la discussione di determinati argomenti può essere richiesta anche da un terzo dei componenti delle Commissioni stesse. La convocazione deve avvenire entro il decimo giorno dalla richiesta.
9. Quando l'Assemblea è riunita, le Commissioni in sede deliberante e redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richiedano il Presidente del Senato o un terzo dei Senatori presenti in Commissione.

Art. 30.
Numero legale per le sedute delle Commissioni - Verificazione

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente e delle sedute nelle quali le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, nonché nei casi previsti dall' articolo 27 , è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse. In ogno altro caso le sedute delle Commissioni sono valide se è presente almeno un terzo dei loro componenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun Senatore può richiederne la verificazione.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 31.
Partecipazione dei Senatori a Commissioni diverse da quelle di appartenenza - Vincolo del segreto

1. Ogni Senatore può partecipare alle sedute di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto.
2. Ciascun Gruppo può, per un determinato disegno di legge o per una singola seduta, sostituire i propri rappresentanti in una Commissione, previa comunicazione scritta al Presidente della Commissione stessa.
3. Le Commissioni possono decidere che, per determinati documenti, notizie o discussioni che interessano lo Stato, i propri componenti siano vincolati dal segreto. In questo caso è vietata la partecipazione dei Senatori che non facciano parte delle Commissioni stesse, prevista dal primo comma .

Art. 32.
Processo verbale delle sedute delle Commissioni

Delle sedute delle Commissioni si redige il processo verbale secondo le norme del primo comma dell'articolo 60 . Alla redazione del processo verbale sovrintendono i Senatori Segretari.

Art. 33.
Pubblicità dei lavori delle Commissioni

1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonché, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.
2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui all' ultimo comma dell'articolo 31 .
3. Le sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva non sono pubbliche.
4. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma precedente , il Presidente del Senato, su domanda della Commissione da avanzarsi almeno 24 ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

Art. 34.
Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza

1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.
2. Un disegno di legge o affare può essere assegnato a più Commissioni, per l'esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i Presidenti delle Commissioni stesse.
3. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare.
4. Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate.

Art. 35.
Assegnazione alle Commissioni in sede deliberante

1 . Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare Trattati Internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell' articolo 74 della Costituzione , per i quali sono sempre obbligatorie la discussione e la votazione da parte dell'Assemblea, il Presidente può assegnare, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge alla deliberazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea, o di Commissioni speciali.
2. Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione già iniziata, al Presidente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 109 . Il disegno di legge è rimesso all'Assemblea anche nella ipotesi prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 40 .

Art. 36.
Assegnazione alle Commissioni in sede redigente

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35 , il Presidente può, dandone comunicazione al Senato, assegnare in sede redigente alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali disegni di legge per la deliberazione dei singoli articoli, riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dello articolo 109 .
2. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, otto Senatori possono chiedere che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informatori a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo. Sulla richiesta l'Assemblea delibera per alzata di mano, senza discussione. Se la richiesta è accolta, il disegno di legge viene inserito nel programma dei lavori per essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione anzidetta.
3. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione, o quanto si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 40 .

Art. 37.
Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35 , il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta la Commissione unanime e il Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla Commissione in sede referente.
2. Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nell'ipotesi prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 40 , parere contrario al provvedimento.

Art. 38.
Pareri sui disegni di legge e sugli affari

Il Presidente può disporre che su un disegno di legge o affare da lui assegnato ad una Commissione sia espresso il parere di altra Commissione. Se una Commissione ritiene utile sentire il parere di altra Commissione o di esprimerlo su disegni di legge o affari assegnati a Commissione diversa, lo chiede tramite il Presidente del Senato.

Art. 39.
Procedura per la espressione dei pareri

1. La Commissione incaricata di esprimere il parere dovrà comunicarlo entro un un termine non superiore a 15 giorni, o 8 per i disegni di legge dichiarati urgenti, salvo la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto.
2. Se detti termini decorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, si intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che, su richiesta del Presidente dell'organo consultato, sia stata concessa dalla Commissione competente per materia una proroga del termine, per un tempo che non può essere superiore a quello del termine originario.
3. Il parere è di norma espresso per iscritto. In casi di urgenza o quando comunque se ne manifesti l'opportunità, il parere può essere comunicato alla Commissione competente mediante intervento personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato.
4. La Commissione consultata può chiedere che il parere scritto sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

Art. 40.
Pareri obbligatori

1. I disegni di legge e gli affari riguardanti le materie di cui all' articolo 23 sono assegnati alle Commissioni competenti e, per il parere alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee.
2. Sono assegnati alla 1ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della Pubblica Amministrazione.
3. Sono assegnati per il parere alla 5ª Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.
4. Quando la quinta Commissione permanente esprima parere scritto contrario alla approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall' articolo 81, ultimo comma, della Costituzione , il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.
5. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo , qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.
6. I pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nel precedente articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

Art. 41.
Procedura delle Commissioni in sede deliberante

1. Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100 . Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto - che si svolgono con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 e nel comma 6 dell'articolo 118 - è richiesta rispettivamente la domanda di tre e di cinque Senatori. Le richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno otto Senatori, sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare.
2. La discussione può essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente, o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire alla Commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati.
3. Se il Senatore proponente del disegno di legge o, nel caso di più proponenti, il primo firmatario non fa parte della Commissione competente a discuterlo, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa.
4. Tutti i Senatori possono trasmettere alla Commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa.
5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, nonché quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della Pubblica Amministrazione, devono essere presentati entro le 24 ore dall'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5ª Commissione permanente e alla 1ª Commissione permanente. Il termine per il parere è di 8 giorni a decorrere dalla data dell'invio. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 40 .

Art. 42.
Procedura delle Commissioni in sede redigente - Votazione finale del disegno di legge in Assemblea

1. Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell' articolo 41 .
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 36 , la Commissione discute e approva i singoli articoli sulla base dei criteri informatori fissati dall'Assemblea. Sull'ammissibilità di ordini del giorno o emendamenti che appaiono contrastanti con i detti criteri decide il Presidente della Commissione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive non sono proponibili nell'ipotesi di cui al comma precedente ;nelle altre ipotesi si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 43 .
4. Dopo l'approvazione dei singoli articoli la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta.
5. In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il Relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti per l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109 .

Art. 43.
Procedura delle Commissioni in sede referente

1. Nello esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 41 , si svolge una discussione generale di carattere sommario.
2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la Commissione può nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge.
3. In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. È ammesso il semplice rinvio della discussione, purchè non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato.
4. Al termine della discussione la Commissione nomina un Relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico.
5. Per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea la Commissione può nominare una sottoCommissione di non più di sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della minoranza.
6. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Art. 44.
Termini per la presentazione delle relazioni

1. Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione.
2. Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione alla Assemblea.
3. Scaduto il termine, il disegno di legge è preso in considerazione, in sede di programmazione dei lavori, per essere discusso, anche senza relazione, nel testo del proponente, salvo che l'Assemblea conceda, su richiesta della Commissione, un nuovo termine di non oltre due mesi, compatibile con l'attuazione del programma dei lavori.
4. Quando, in applicazione delle disposizioni del precedente comma , vengono in discussione disegni di legge assegnati in sede redigente e dei quali la Commissione non abbia esaurito la votazione degli articoli, i disegni di legge stessi sono esaminati e votati dall'Assemblea secondo la procedura ordinaria. Tuttavia, nel caso che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 , l'esame in Commissione sia stato preceduto dalla discussione preliminare in Assemblea, non si fa luogo alla discussione generale.
5. Le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione.

Art. 45.
Computo dei termini

Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e l'espressione dei pareri non si tiene conto dei periodi in cui i lavori del Senato siano stati aggiornati in attesa di convocazione a domicilio della Assemblea.

Art. 46.
Informazioni e chiarimenti richiesti dalle Commissioni al Governo - Comunicazioni dei rappresentanti del Governo

1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro competenza.
2. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno, mozioni e risoluzioni approvati dal Senato o accettati dal Governo.
3. I rappresentanti del Governo possono intervenire alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazioni.

Art. 47.
Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni

In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive amministrazioni e dagli enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

Art. 48.
Indagini conoscitive

1. Nelle materie di loro competenza, le Commissioni possono disporre, previo consenso del Presidente del Senato, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.
2. Nello svolgimento di tali indagini, le Commissioni non dispongono dei poteri di cui al comma 4 dello articolo 162 del Regolamento, nè hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere ad imputazioni di responsabilità.
3. I programmi relativi, predisposti dalle Commissioni, sono comunicati al Presidente del Senato il quale, per la loro concreta attuazione, cura le intese con i Ministri competenti, anche per quanto riguarda gli enti pubblici sottoposti al loro controllo, e può autorizzare eventuali consulenze tecniche e sopralluoghi.
4. Tutte le spese riferentisi allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Senato.
5. Al fine delle indagini di cui al presente articolo , le Commissioni hanno facoltà di tenere apposite sedute alle quali possono essere chiamati ad intervenire i Ministri competenti, funzionari ministeriali e amministratori di enti pubblici. Possono altresì essere invitati rappresentanti di enti territoriali, di organismi privati, di associazioni di categoria ed altre persone esperte nella materia in esame.
6. A conclusione dell'indagine la Commissione può approvare un documento che viene stampato e distribuito. Delle sedute di cui al presente articolo può essere redatto e pubblicato il resoconto stenografico qualora la Commissione lo disponga.
7. Se anche alla Camera dei Deputati sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese con il Presidente della Camera affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

Art. 49.
Richieste al CNEL di pareri, di studi e di indagini - Osservazioni e proposte del CNEL

1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL ad esprimere il proprio parere su questioni al loro esame che importino indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, o che comunque rientrino nell'ambito della economia e del lavoro. Il Presidente del Senato provvede ad inoltrare la richiesta al Presidente del CNEL fissando il termine per l'emanazione del parere. Se tale termine implichi il superamento di quello assegnato alla Commissione per riferire, il Presidente sottopone la questione all'Assemblea per la concessione di una proroga ai sensi del comma 3 dell'articolo 44 .
2. Il parere del CNEL viene pubblicato in allegato alla relazione della Commissione o, nel caso di disegno di legge assegnato in sede deliberante, in apposito stampato allegato a quello del disegno di legge medesimo.
3. Con il consenso del Presidente del Senato e di intesa con il Presidente del CNEL, le Commissioni possono invitare ad assistere alle sedute di cui all' articolo 48 i componenti delle Commissioni o dei comitati del CNEL competenti per materia.
4. I Presidenti delle Commissioni o, su loro designazione, i vice Presidenti, per incarico delle rispettive Commissioni, possono intervenire alle sedute del Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e delle sue Commissioni.
5. Le Commissioni possono richiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL a compiere studi ed indagini su argomenti di loro interesse attinenti alle materie di competenza del cnel medesimo. I risultati di tali studi ed indagini sono pubblicati appena pervenuti.
6. Sono ugualmente pubblicate in appositi stampati le osservazioni e le proposte che il CNEL abbia inviato relativamente a disegni di legge all'esame del Senato.

Art. 50.
Relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni - Risoluzioni

1. Le Commissioni hanno facoltà di presentare alla Assemblea, di propria iniziativa, relazioni e proposte sulle materie di loro competenza.
2. A conclusione dell'esame di affari ad esse assegnati sui quali non siano tenute a riferire al Senato, le Commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'argomento in discussione. Un rappresentante del Governo deve essere invitato ad assistere alla seduta.
3. Le risoluzioni, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga all'Assemblea.

Art. 51.
Connessione e concorrenza di iniziative legislative

1 . I disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione.
2. Quando il Governo informa l'Assemblea di voler presentare un proprio disegno di legge su una materia che sia già oggetto di un disegno di legge di iniziativa parlamentare assegnato ad una Commissione, questa può differire o sospendere la discussione del disegno di legge fino alla presentazione del progetto governativo, ma comunque per non più di un mese.
3. Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un disegno di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato alla Camera dei Deputati, il Presidente del Senato ne informa il Presidente della Camera per raggiungere le possibili intese.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.


All' Art. 21.

1 Sostituzione dell' articolo 21. Modifica efficace a partire dal 31/01/1977. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 26/01/1977

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina