Versione in vigore dal 30/04/1971 al 02/08/1985
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CAPO XV
DELLA PROCEDURA DI ESAME DEI BILANCI E DEL CONTROLLO FINANZIARIO, ECONOMICO ED AMMINISTRATIVO

Art. 125.
Invio dei bilanci di previsione, dei rendiconti generali dello Stato, delle relazioni e dei documenti programmatici ed economici alla 5ª Commissione permanente

Alla 5ª commissione permanente sono inviati il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, nonché gli altri documenti sulla situazione economica.

Art. 126.
Assegnazione ed esame in commissione del bilancio di previsione dello Stato

1. Il disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato è deferito alla 5ª commissione permanente per l'esame generale, e alle altre commissioni permanenti per l'esame degli stati di previsione di rispettiva competenza.
2. Ciascuna commissione comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5ª commissione permanente entro quindici giorni dal deferimento. I relatori dei rapporti delle commissioni possono partecipare alle sedute della 5ª commissione permanente senza diritto di voto.
3. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5ª commissione permanente.
4. Alle sedute delle commissioni riservate all'esame del bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.
5. Entro trenta giorni dal deferimento, la 5ª commissione permanente approva la relazione generale sul bilancio, che concerne anche - in separate sezioni - gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia.
6. La relazione deve essere comunicata alla Presidenza del Senato entro i successivi cinque giorni. Nello stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 127.
Ordini del giorno sul bilancio

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle commissioni competenti per materia.
2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5ª commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle commissioni possono essere ripresentati in assemblea purchè siano sottoscritti da otto senatori.

Art. 128.
Emendamenti al bilancio

1. Gli emendamenti d'iniziativa parlamentare devono essere presentati nelle commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della commissione, alla 5ª commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.
2. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in assemblea, anche dal solo proponente.
3. È facoltà del Presidente ammettere la presentazione in aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª commissione permanente o già approvate dall'assemblea.

Art. 129.
Discussione del bilancio in assemblea

1. La discussione generale è riservata agli interventi relativi alla impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell'amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola il relatore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti.
2. In sede di esame degli articoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonché il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono.

Art. 130.
Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato 1

Il disegno di legge concernente il rendiconto generale della Amministrazione dello Stato è deferito per l'esame alla 5ª commissione permanente. Alla relazione che la 5ª commissione presenta all'Assemblea sono allegati gli eventuali pareri delle altre commissioni.

Art. 131.
Esame delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato

1. Le relazioni della Corte dei conti sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria sono contemporaneamente assegnate alle commissioni competenti per materia ed alla 5ª commissione permanente.
2. Le commissioni affidano ad uno o più senatori, per ciascun ente o gruppo di enti, l'incarico di studiare le relazioni al fine di segnalare i casi sui quali sia opportuno l'esame da parte delle commissioni stesse. Segnalazioni in tal senso possono anche essere avanzate da ciascun componente della commissione.
3. Entro il mese di giugno di ciascun anno le commissioni competenti per materia inviano alla 5ª commissione permanente un rapporto nel quale illustrano le proprie conclusioni in ordine ai profili tecnici dell'attività degli enti ed alla regolarità della loro gestione.
4. La 5ª commissione permanente presenta entro il mese di settembre una relazione generale alla assemblea sui profili economico-finanziari della gestione degli enti sovvenzionati e sulla conformità di essa al programma di sviluppo economico. Nella relazione, alla quale sono allegati i rapporti delle altre commissioni, possono essere avanzate, anche alla luce delle conclusioni dei rapporti predetti, proposte di risoluzione in ordine alla conduzione degli enti.
5. La relazione generale della 5ª commissione permanente è di norma discussa dall'assemblea prima dell'esame del bilancio dello Stato.
6. I rilievi, che la Corte dei conti formula al di fuori delle relazioni annuali e comunica al Senato, sono parimenti deferiti per l'esame alla commissione competente per materia. La commissione riferisce su di essi nel proprio rapporto annuale. Tuttavia, quando la gravità o l'urgenza del rilievo della Corte lo richieda, la commissione invia un apposito rapporto alla 5ª commissione permanente perché questa riferisca anticipatamente all'assemblea.

Art. 132.
Decreti registrati con riserva

I decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti sono trasmessi alle commissioni competenti per materia, le quali debbono esaminarli entro trenta giorni dall'assegnazione. Le commissioni possono concludere l'esame con una risoluzione.

Art. 133.
Richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti

Le commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze alla Corte stessa attribuite dalle leggi vigenti.

Art. 134.
Richiesta di informazioni alle commissioni di vigilanza

Le commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare le commissioni di vigilanza, di cui facciano parte senatori eletti dall'assemblea, a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalle leggi vigenti.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.


All' Art. 130.

1 Sostituzione dell' articolo 130. Modifica efficace a partire dal 19/11/1979. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 08/11/1979

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