Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
(consulta l'indice)

Art. 52.
Convocazione del Senato

1. La convocazione del Senato è fatta dal Presidente con la diramazione dell'ordine del giorno.
2. Quando il Senato è convocato ai sensi dell' articolo 62, secondo comma, della Costituzione , nella richiesta di convocazione deve essere specificamente indicato l'argomento da porre all'ordine del giorno.
3. La convocazione in via straordinaria può avvenire anche durante il periodo di proroga dei poteri dopo lo scioglimento del Senato.
4. Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione , il Presidente stabilisce, d'accordo col Presidente della Camera dei deputati, la data di convocazione del Senato.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina