Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 40.
Pareri obbligatori

1. I disegni di legge e gli affari riguardanti le materie di cui all' articolo 23 sono assegnati alle Commissioni competenti e, per il parere alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee.
2. Sono assegnati alla 1ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della Pubblica Amministrazione.
3. Sono assegnati per il parere alla 5ª Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.
4. Quando la quinta Commissione permanente esprima parere scritto contrario alla approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall' articolo 81, ultimo comma, della Costituzione , il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.
5. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo , qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.
6. I pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nel precedente articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

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