Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 39.
Procedura per la espressione dei pareri

1. La Commissione incaricata di esprimere il parere dovrà comunicarlo entro un un termine non superiore a 15 giorni, o 8 per i disegni di legge dichiarati urgenti, salvo la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto.
2. Se detti termini decorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, si intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che, su richiesta del Presidente dell'organo consultato, sia stata concessa dalla Commissione competente per materia una proroga del termine, per un tempo che non può essere superiore a quello del termine originario.
3. Il parere è di norma espresso per iscritto. In casi di urgenza o quando comunque se ne manifesti l'opportunità, il parere può essere comunicato alla Commissione competente mediante intervento personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato.
4. La Commissione consultata può chiedere che il parere scritto sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

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