Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 30.
Numero legale per le sedute delle Commissioni - Verificazione

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente e delle sedute nelle quali le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, nonché nei casi previsti dall' articolo 27 , è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse. In ogno altro caso le sedute delle Commissioni sono valide se è presente almeno un terzo dei loro componenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun Senatore può richiederne la verificazione.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

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