Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 28.
Riunione delle Commissioni nelle diverse sedi

Le Commissioni si riuniscono in sede deliberante per l'esame e la approvazione di disegni di legge; in sede redigente per l'esame e l'approvazione dei singoli articoli di disegni di legge da sottoporre all'Assemblea per la sola approvazione finale; in sede referente per l'esame di disegni di legge o affari sui quali devono riferire alla Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri su disegni di legge o affari assegnati ad altre Commissioni. Esse si riuniscono inoltre per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non devono riferire all'Assemblea, per lo svolgimento di interrogazioni, per ascoltare o discutere comunicazioni del Governo, per acquisire elementi informativi e per compiere indagini conoscitive.

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