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Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
(consulta l'indice)

Art. 17.
Nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca.

Il Presidente, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, nomina i componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca, dandone comunicazione al Senato.

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