Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 130.
Esame in commissione e discussione in assemblea del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato

1. Il disegno di legge concernente il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato è deferito per l'esame alla 5ª commissione permanente, la quale presenta la propria relazione contemporaneamente a quella sul bilancio di previsione. Alla relazione sono allegati gli eventuali pareri delle altre commissioni.
2. La discussione generale in assemblea sul disegno di legge concernente il rendiconto generale è svolta congiuntamente a quella sul bilancio di previsione. Le votazioni hanno luogo subito dopo l'approvazione finale del bilancio di previsione.

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