Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 129.
Discussione del bilancio in assemblea

1. La discussione generale è riservata agli interventi relativi alla impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell'amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola il relatore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti.
2. In sede di esame degli articoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonché il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono.

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