Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 121.
Disegni di legge costituzionale - Prima deliberazione

1. La prima deliberazione, prevista dall' articolo 138 della Costituzione per i disegni di legge di revisione della Costituzione e gli altri disegni di legge costituzionale, è adottata nelle forme previste dal presente regolamento per i disegni di legge ordinaria.
2. Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati.
3. Se il disegno di legge è emendato dalla Camera, il Senato lo riesamina a norma dell' articolo 104 .

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