Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 113.
Modi di votazione

1. I voti in assemblea sono espressi: per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. La votazione nominale può effettuarsi con scrutinio simultaneo o con appello.
2. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici senatori chiedano la votazione nominale e venti quella a scrutinio segreto.
3. Nel concorso di diverse domande prevale quella per lo scrutinio segreto.
4. La domanda, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. I segretari tengono nota di coloro che hanno appoggiato la domanda verbale. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o a scrutinio segreto presenti nell'aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a quello previsto dal comma 2 , la domanda si intende ritirata.
5. I senatori che hanno firmato la domanda per la votazione nominale o a scrutinio segreto o che risultano avere appoggiato la domanda verbale sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorchè non partecipino alla votazione.
6. Le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede sono sempre effettuate a scrutinio segreto.

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