Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 108.
Modalità per la verificazione del numero legale e del numero dei presenti. Effetti della mancanza del numero richiesto.

1. Per verificare se il Senato è in numero legale il Presidente invita i senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.
2. I senatori che sono in congedo, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Senato, non sono computati per fissare il numero legale. La disposizione non si applica per i congedi che superino il quinto del totale dei componenti l'assemblea.
3. I richiedenti la verificazione del numero legale sono computati come presenti ancorchè si siano assentati dall'aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza.
4. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso il Senato, qualora nella stessa giornata non risulti già convocato per altra seduta, s'intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.
5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma .
6. All'accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell'articolo 107 si procede con le stesse modalità stabilite per la verificazione del numero legale. Se il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza richiesta per la deliberazione, il Presidente rinvia la votazione ad altra ora della medesima seduta o ad altra seduta, salvo che il Senato non risulti in numero legale, nel qual caso si applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo .

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