Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 104.
Disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei Deputati

Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei Deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei Deputati.

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