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Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 98.
Richiesta di parere del CNEL

1. Quando siano in discussione disegni di legge o affari che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale o comunque questioni rientranti nell'ambito dell'economia e del lavoro, ciascun Senatore, prima della chiusura della discussione generale, può proporre che venga richiesto il parere del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Si osservano per la discussione della proposta le disposizioni dell' articolo 93 relative alla questione sospensiva.
2. Se la proposta è approvata, l'Assemblea stabilisce il termine entro il quale il parere del CNEL deve essere espresso. Il parere viene pubblicato, subito dopo la trasmissione, in apposito stampato allegato al disegno di legge.

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