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Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 76.
Temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati

Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni disegni di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

Versioni disponibili