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Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 64.
Convocazione delle Camere in seduta comune - Presidenza

1. Nei casi in cui, a norma della Costituzione, le due Camere debbono riunirsi in seduta comune, presiede il Presidente della Camera dei Deputati e l'ufficio di Presidenza è quello della Camera.
2. Il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi col Presidente della Camera per la convocazione dei Senatori.

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