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Versione in vigore dal 01/12/1988 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 62.
Congedi

1. Un Senatore può mancare alle sedute dopo aver chiesto per iscritto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'Assemblea.
2. Viene sempre affissa nell'aula una nota dei congedi.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

Versioni disponibili