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Parlamento

Senato del Regno

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Governo

Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 57.
Pubblicità delle sedute

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, l'assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.

Versioni disponibili