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Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 48-bis.
Richiesta di procedure informative

Nel caso in cui il ricorso alle procedure di cui agli articoli 46 , 47 e 48 sia proposto da almeno un terzo dei membri della Commissione, la richiesta stessa deve essere sottoposta alla decisione della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

Versioni disponibili