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Versione in vigore dal 01/12/1988 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 37.
Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35 , il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta la Commissione unanime e il Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla Commissione in sede referente.
2. Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nell'ipotesi prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 40 , parere contrario al provvedimento.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

Versioni disponibili