Versione in vigore dal 02/03/1999 ad oggi
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Art. 30.
Numero legale per le sedute delle Commissioni - Verificazione

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente, di quelle nelle quali le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, nonchè nei casi previsti dall' articolo 27 , è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse, accertata dal Presidente all'inizio della seduta. In tutti gli altri casi, tale accertamento non è richiesto.
2. Si presume che la Commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il Presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un Senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione per alzata di mano, dispone la verifica.
3. Quando ha luogo la verifica del numero legale, per la validità delle deliberazioni assunte nelle sedi di cui al comma 1 è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. In ogni altra sede, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
4. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti della Commissione, il Presidente può disporre l'accertamento del numero dei presenti.
5. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti. Si applica, per il prosieguo, la disciplina prevista per l'Assemblea.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

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