Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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DISPOSIZIONE TRANSITORIA 1

l. Limitatamente alla XVI legislatura, se un Gruppo parlamentare costituitosi all'inizio della medesima legislatura e non rappresentato nel Consiglio di Presidenza avanza richiesta di elezione di un Segretario ai sensi dell' articolo 5, comma 2-bis , sulla stessa il Consiglio di Presidenza delibera disponendo che l'elezione abbia luogo anche in deroga al terzo periodo del medesimo comma .
2. Tutte le volte che, per effetto dell'accoglimento della richiesta, risulti alterato a sfavore dei componenti dei Gruppi di maggioranza il rapporto numerico tra essi e i componenti dei Gruppi di opposizione, si procede altresì alla contemporanea elezione di un ulteriore Segretario.
3. L'elezione avviene con un'unica votazione e ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti i Senatori che, essendo iscritti al Gruppo che ha avanzato la richiesta di elezione ai sensi dell' articolo 5, comma 2-bis , ovvero, nel caso previsto dal comma 2 , a tale Gruppo e a uno dei Gruppi di maggioranza, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per ciascuno dei predetti Gruppi. Si applicano i commi 2-ter , primo periodo, 2-quater e 4 del richiamato articolo 5 .
4. La disposizione transitoria di cui al presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Inserimento dell' articolo 169. Modifica efficace a partire dal 21/11/2009. Deliberazione, Senato della Repubblica del 18/11/2009.

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