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Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 159.
Discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni

Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti delle mozioni, e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione possono prendere la parola, per la replica, nei limiti di cui all' ultimo comma dell'articolo 149 , subito dopo il rappresentante del Governo.

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