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Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 158.
Discussione unica e votazione di pių mozioni

1. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.
2. In questo caso ha diritto di parlare, prima degli iscritti nella discussione, un proponente per ciascuna mozione.
3. Tra pių mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non precluda le altre.

Versioni disponibili