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Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 149.
Replica dell'interrogante

1. Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.
2. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.

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