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Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 132.
Decreti registrati con riserva

I decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti sono trasmessi alle commissioni competenti per materia, le quali debbono esaminarli entro trenta giorni dall'assegnazione. Le commissioni possono concludere l'esame con una risoluzione.

Versioni disponibili