Sei in: Home »  Risorse generali » Il regolamento del Senato dal 1971

Parlamento

Senato del Regno

Archivi e repertori

Governo

Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 104.
Disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei Deputati

Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei Deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei Deputati.

Versioni disponibili