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Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 101.
Proposta di stralcio

1. Iniziato l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in essi contenute siano stralciati, quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa.
2. Sulla proposta l'Assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.

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