Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 47.
Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni

In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive amministrazioni e dagli enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina