Versione in vigore dal 14/02/2003 ad oggi
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Art. 143.
Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali 1

1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'Assemblea, alle Commissioni competenti per materia ovvero, quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, alla 14ª Commissione permanente.
2. La Commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente , nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3ª Commissione permanente e alla 14ª Commissione permanente, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell' articolo 39 , che decorrono dalla data della richiesta.
3. La 14ª Commissione permanente, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1 , nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell' articolo 39 , che decorrono dalla data della richiesta.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione dell' articolo 143. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003

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