Versione in vigore dal 11/08/1992 ad oggi
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Art. 19.
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

1 . La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventitre Senatori ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge tra i propri membri.
2. I senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, nè dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.
3. Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti.
4. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.
5. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell' articolo 68 della Costituzione nonché di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all' articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell' articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 .
6. Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 2 è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.


Note

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