Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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Art. 156-bis.
Interpellanze con procedimento abbreviato

1. I Presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ed i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto, possono presentare non più di una interpellanza di Gruppo al mese.
2. Per le interpellanze sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato si adottano le procedure e i termini di cui al presente articolo . Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei interpellanze con procedimento abbreviato.
3. Le interpellanze di cui al presente articolo sono poste all'ordine del giorno entro quindici giorni dalla presentazione, eventualmente ricorrendo a sedute supplementari.
4. Un rappresentante del Gruppo parlamentare proponente dell'interpellanza, o uno dei Senatori che hanno sottoscritto l'interpellanza ai sensi del comma 2 , possono svolgere l'interpellanza stessa per non più di dieci minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo, è consentita una replica per non più di cinque minuti.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

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