Versione in vigore dal 14/02/2003 ad oggi
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Art. 144.
Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea

1. 1 Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6 , il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all' articolo 29, comma 2-bis , le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa comunitaria. Le Commissioni permanenti 3ª e 14ª debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.
2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.
3. 2 Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 14ª Commissione permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.
4. 3 È competenza della 14ª Commissione permanente esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea; in tal caso la 1ª e la 3ª Commissione permanente possono far pervenire alla 14ª Commissione permanente osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.
5. 4 Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 , la 14ª Commissione permanente può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunziata. Identica facoltà è attribuita alla 1a Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4 , nonché alla 3ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4 .
6. 5 A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i princìpi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell' articolo 50, comma 3 .


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione del comma 1. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003

2 Sostituzione del comma 3. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003

3 Sostituzione del comma 4. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003

4 Sostituzione del comma 5. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003

5 Sostituzione del comma 6. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003

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