Versione in vigore dal 01/12/1988 ad oggi
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Art. 33.
Pubblicità dei lavori delle Commissioni

1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonché, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.
2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui all' ultimo comma dell'articolo 31 .
3. Le sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva non sono pubbliche.
4. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma precedente , il Presidente del Senato, su domanda della Commissione da avanzarsi almeno 24 ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.
5. Nei casi di sedute in sede deliberante e redigente, la pubblicità dei lavori è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

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