Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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Art. 26.
Organi collegiali bicamerali

1. Quando si deve procedere alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente del Senato promuove le opportune intese con il Presidente della Camera dei Deputati al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.
2. Per il funzionamento di tali organi, quando hanno sede in Senato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento del Senato.

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