Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 24.
Commissioni speciali

Quando il Senato disponga la nomina di una Commissione speciale, il Presidente ne stabilisce la composizione e procede alla sua formazione attraverso le designazioni dei gruppi parlamentari, rispettando il criterio della proporzionalità.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina