Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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Art. 68.
Tumulto in aula

Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato, o, secondo l'opportunità, toglierla. In quest'ultimo caso il Senato, qualora nella stessa giornata non risulti già convocato per altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo, quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.

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