Versione in vigore dal 14/02/2003 ad oggi
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Art. 22.
Commissioni permanenti - Competenze 1

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:
1°_ Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;
2°_ Giustizia;
3°_ Affari esteri, emigrazione;
4°_ Difesa;
5°_ Programmazione economica, bilancio;
6°_ Finanze e tesoro;
7°_ Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8°_ Lavori pubblici, comunicazioni;
9°_ Agricoltura e produzione agroalimentare;
10°_ Industria, commercio, turismo;
11°_ Lavoro, previdenza sociale;
12°_ Igiene e sanità;
13°_ Territorio, ambiente, beni ambientali;
14°_ Politiche dell'Unione europea


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione dell' articolo 22. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003

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