Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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Art. 135-ter.
Verifica dei poteri

1. L'Assemblea discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonché sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità.
2. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

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