Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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Art. 118.
Annullamento e rinnovazione delle votazioni - Mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

1. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporne l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico.
2. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, si applicano, per la verificazione del numero legale e per l'accertamento del numero dei presenti, per la controprova e per le votazioni nominali o a scrutinio segreto, le disposizioni dei seguenti commi.
3. Quando si debba procedere alla verificazione del numero legale o all'accertamento del numero dei presenti ai sensi dell' articolo 108 , il Presidente ordina la chiama.
4. La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'aula.
5. La votazione nominale ha luogo con appello, che si svolge con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 ; i segretari tengono nota dei votanti e del voto da ciascuno espresso.
6. Per la votazione a scrutinio segreto, sono consegnate due palline, una bianca ed una nera, a ciascun senatore; questi esprime il proprio voto deponendo le palline stesse nelle apposite urne secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I segretari tengono nota dei votanti.
7. Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di presidenza.

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