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Versione in vigore dal 01/12/1988 al 14/02/2003
(consulta l'indice)

Art. 23.
Giunta per gli affari delle Comunitą europee 1

1. All'inizio della legislatura il Presidente del Senato nomina, tra i Senatori designati dai Gruppi parlamentari, con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, i ventiquattro componenti della Giunta per gli affari delle Comunitą europee.
2. La Giunta ha competenza generale sulle materie direttamente connesse all'attivitą ed agli affari delle Comunitą europee ed alla attuazione degli accordi comunitari.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni relative ai poteri ed all'attivitą delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella deliberante o redigente.
4. Spetta in particolare alla Giunta esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'art. 144 , formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunitą europee, e successive modificazioni ed integrazioni, sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilitą con la normativa comunitaria, nonchč esaminare gli affari e le relazioni di cui all' articolo 142 . La Giunta esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione dell' articolo 23. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988

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