Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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Art. 117.
Votazione a scrutinio segreto

1. La votazione a scrutinio segreto ha luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.
2. L'elenco dei senatori che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.

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