Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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Art. 148.
Svolgimento delle interrogazioni orali in Assemblea

1 . Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale in assemblea è destinata di norma almeno una seduta per ogni settimana, salvi i periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.
2. Le interrogazioni a risposta orale sono poste all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dalla loro presentazione, secondo l'ordine della presentazione stessa o secondo quell'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori.
3. Il Governo ha facoltà di dichiarare all'Assemblea, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altro giorno determinato.
4. Se l'interrogante non si trova presente al suo turno, perde il diritto alla risposta e la interrogazione viene dichiarata decaduta.

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