Versione in vigore dal 06/03/1993 al 02/03/1999
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Art. 5.
Elezione degli altri componenti della Presidenza

1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro vice presidenti, di tre questori e di otto segretari.
2. Per tali votazioni, ciascun senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i vice presidenti, due per i questori, quattro per i segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
2-bis. 1 Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma dell' art. 14, comma 4 , ivi compreso il gruppo misto. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2 , il Presidente promuove le opportune intese tra i gruppi.
2-ter. 2 Quando nessun componente di taluno degli anzidetti gruppi risulti eletto nelle votazioni di cui al comma 1 , ciascuno dei gruppi medesimi ha diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri segretari.
2-quater. 3 Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 2-ter . Ciascun senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi del comma 2-ter , ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per gruppo.
3. 4 Ciascuno dei gruppi costituiti con autorizzazione del Consiglio di Presidenza, a norma dell' art. 14, comma 5 , se già non rappresentati, nonché il gruppo misto, possono richiedere che si proceda all'elezione di altri segretari.
4. 5 Sulle richieste formulate ai sensi del comma 3 delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori segretari, di cui al citato comma 3 , non può essere in ogni caso superiore a due. Per le modalità della votazione si applicano le disposizioni di cui al comma 2-quater .
5. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
6. A parità di voti è eletto il più anziano di età.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Inserimento del comma 2.bis. Modifica efficace a partire dal 06/03/1993. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 03/03/1993.

2 Inserimento del comma 2.ter. Modifica efficace a partire dal 06/03/1993. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 03/03/1993.

3 Inserimento del comma 2.quater. Modifica efficace a partire dal 06/03/1993. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 03/03/1993.

4 Sostituzione del comma 3. Modifica efficace a partire dal 06/03/1993. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 03/03/1993

5 Sostituzione del comma 4. Modifica efficace a partire dal 06/03/1993. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 03/03/1993

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