Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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Art. 44.
Termini per la presentazione delle relazioni

1. Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione.
2. Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione alla Assemblea.
3. Scaduto il termine, il disegno di legge è preso in considerazione, in sede di programmazione dei lavori, per essere discusso, anche senza relazione, nel testo del proponente, salvo che l'Assemblea conceda, su richiesta della Commissione, un nuovo termine di non oltre due mesi, compatibile con l'attuazione del programma dei lavori.
4. Quando, in applicazione delle disposizioni del precedente comma , vengono in discussione disegni di legge assegnati in sede redigente e dei quali la Commissione non abbia esaurito la votazione degli articoli, i disegni di legge stessi sono esaminati e votati dall'Assemblea secondo la procedura ordinaria. Tuttavia, nel caso che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 , l'esame in Commissione sia stato preceduto dalla discussione preliminare in Assemblea, non si fa luogo alla discussione generale.
5. Le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione.

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